Annullabile il rendiconto condominiale se l’amministratore non ha tenuto correttamente il registro di contabilità.

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Il registro di contabilità insieme al registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee e il registro di nomina e revoca dell’amministratore è uno dei quattro registri obbligatori indicati nell’articolo 1130 del codice civile, e che l’amministratore è obbligato a curare. Il codice civile da una grossa importanza a tali registri poiché secondo quando stabilito dall’articolo 1129 del codice civile, l’incompleta tenuta di tali registri è annoverata tra le gravi irregolarità che potrebbero, su ricorso anche di un solo condomino, portare alla revoca giudiziaria dell’amministratore.

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Ma cosa deve contenere il registro di contabilità?
Nel registro di contabilità, che può tenersi anche con modalità informatizzata, sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita che l’amministratore deve registrare entro 30 giorni da quello dell’effettuazione. Questo registro è molto importante e può essere uno strumento efficacie per controllare l’operato dell’amministratore e la veridicità della contabilità del condominio. Infatti, basta confrontare tale registro con l’estratto conto condominiale per vedere se ci sono incongruenze nella gestione contabile del condominio.
Inoltre, il condomino, che ne fa richiesta, in base all’articolo 1129 secondo comma del codice civile può prendere visione ed estrarre copia di tale registro in ogni tempo senza che l’amministratore si possa rifiutare, non prevedendo, inoltre, alcun limite temporale di conservazione di tale registro, pertanto l’amministratore non ha la possibilità di disfarsene.

Infine, il registro di contabilità è uno degli elementi di cui si compone il rendiconto condominiale così come indicato dall’articolo 1130 bis del codice civile. Nello specifico tale articolo dice che: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti“. Pertanto, la presenza e regolare tenuta del suddetto registro costituisce un presupposto di legittimità del rendiconto, il quale se viene redatto in mancanza dello stesso difetta dei requisiti di chiarezza e intelligibilità. Questo è anche il principio espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza del 10 novembre 2016 n. 20969.
Pertanto, senza la regolare annotazione di entrate e uscite è impossibile controllare la veridicità del rendiconto di gestione comportando l’annullabilità del rendiconto stesso.

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