Ciascun condomino risponde per sé finché non paga.

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Con la sentenza numero 14530/2017, depositata il 9 giugno, la Corte di cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia condominiale: quello relativo al principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali. Infatti i giudici, hanno ribadito che le obbligazioni che l’amministratore assume nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti solo in proporzione delle rispettive quote.  Pertanto la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

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Infatti è importante sottolineare che l’amministratore quando stipula un contratto con un fornitore fa sorgere due differenti tipi di obbligazioni: la prima riguarda l’intero debito e fa capo al condominio e la seconda riguarda le singole quote che fanno capo ai singoli condomini.
Nella sentenza i giudici hanno ribadito che il creditore può agire verso il singolo condomino solo in proporzione alla sua quota di partecipazione ai lavori ma solo fino a quando questi non abbia pagato la propria quota all’amministratore. Pertanto una volta che il condomino paga la propria quota all’amministratore, questi non potrà più ritenersi debitore verso il fornitore il quale non potrà richiedere da quest’ultimo alcun tipo di pagamento. Infatti il fornitore si dovrà, in base art. 63 disp. att. c.c.,  rivalere prima verso i condomini ancora inadempienti.

 

 

Dott. Luigi Colaianni

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