L’assemblea di condominio può essere convocata:
- dall’amministratore:
ai sensi dell’art. 66 disp. att. del codice civile l’assemblea condominiale deve essere convocata annualmente dall’amministratore in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art.1135 del codice civile ed in via straordinaria tutte le volte che lo ritiene necessario. L’assemblea, inoltre, può essere convocata dall’amministratore anche nel caso in cui ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio.

- Dai condòmini:
- in assenza dell’amministratore o perché mai nominato o perché fatti sopravvenuti hanno determinato la definitiva interruzione della gestione (decesso, perdita della capacità legale, perdita dei requisiti ai sensi dell’art.71 bis 4° comma del codice civile). In tal caso ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- nell’ipotesi in cui l’amministratore non abbia provveduto a convocare l’assemblea richiesta da almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio, entro 10 giorni dalla richiesta stessa. In tal caso i condomini possono provvedere direttamente all’autoconvocanzione.
- Su richiesta dei condomini:
- nell’ipotesi in cui un condomino è interessato a far approvare una delle innovazioni indicate nell’art. 1120 2°comma del codice civile (esempio eliminazione barriere architettoniche). In questo caso l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’amministratore non ottempera, in questo caso però, il condomino richiedente non può procedere all’autoconvocazione ma può ricorrere all’autorità Giudiziaria per la revoca dell’amministratore in presenza di un suo ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea;
- nelle ipotesi indicate dall’art. 1129 comma 11 del codice civile e nello specifico nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali oppure non sia stato aperto un conto corrente condominiale e nell’ipotesi indicate dall’art.1117 quater del codice civile, e nello specifico nel caso di attività che incidono negativamente ed in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni. In entrambe le ipotesi, però, se l’amministratore non convoca l’assemblea, il condomino richiedente non può procedere all’autoconvocazione ma può ricorrere all’autorità Giudiziaria per la revoca dell’amministratore in presenza di un suo ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea.
- Da parte del curatore speciale:
L’art. 65 disp. att. del codice civile prevede che: quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile. A tanto si ricorre solo per evitare la notifica dell’atto a tutti i condomini che comunque resta un’alternativa valida. Il curatore una volta ricevuto l’atto dovrà convocare l’assemblea per ricevere disposizioni sulla condotta della lite.
Dott. Luigi Colaianni