L’articolo 1132 c.c. prevede che: “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.

Secondo questo articolo, qualora l’assemblea voglia promuovere una lite o resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, può separare la propria responsabilità per quel che riguarda le conseguenze dannose derivanti dalla soccombenza alla stessa lite. Tale norma, pertanto, dà la possibilità, quindi, di separare la posizione processuale del condominio rispetto a quella dei singoli condomini.
Ma quali sono le regole che bisogna seguire affinché il dissenso alla lite sia esercitato in modo corretto dal singolo condomino?
Iniziamo col dire che la norma dà la possibilità al singolo condomino di dissentire solo alle liti che vengono promosse dall’assemblea, con la conseguenza che il singolo condomino non ha la possibilità di dissentire ad una lite promossa direttamente dallo stesso amministratore (Cass. Civ. Sent. N. 2259/1998). Al riguardo però si precisa che il dissenziente potrà ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti adottati dall’amministratore ai sensi all’articolo 1133 c.c.. Solo dopo che l’assemblea conferma l’iniziativa promossa dall’amministratore allora il singolo condomino potrà esercitare la facoltà riconosciuta dall’articolo in esame.
Tale articolo non ci dice nulla in merito alle liti “interne” cioè quelle tra il condominio e un condomino, pertanto non è sicuro se è possibile dissentire per tali liti (in merito all’argomento si veda la sentenza della Cassazione n. 13885/2014).
È importante dire che il dissenso deve essere comunicato per iscritto all’amministratore entro 30 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 15-6-1978, n. 2967). I 30 giorni decorrono dal momento in cui il condomino ha avuto conoscenza della delibera assembleare, pertanto: dalla ricezione del verbale per l’assente e dalla riunione per il dissenziente.
Il condomino dissenziente, per effetto di tale articolo, in caso di soccombenza del condominio, non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio e a quelle eventuali a favore della controparte liquidate dal giudice con la sentenza. Mentre in caso di vittoria del condominio, il condomino dissenziente che abbia tratto un vantaggio dovrà contribuire pro quota alle spese processuali per la sola parte che non è stata possibile recuperare dalla parte soccombente. È importante dire, però, che il dissenso alla lite non si estende alle spese riguardanti le attività preliminari all’instaurazione del giudizio, quali ad esempio la richiesta di un parere di un avvocato.
Infine è importante sottolineare che il dissenso ha valore solo interno. Infatti in caso di soccombenza del condominio, il condomino dissenziente rimane esposto verso i terzi nei limiti della sua quota millesimale, potendo poi esercitare, successivamente, il diritto di rivalsa nei confronti del condominio nel caso in cui abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Dott. Luigi Colaianni
NowGestioni.it