La delibera che ripartisce le spese condominiali in parti uguali, pur in assenza di tabelle millesimali, è nulla. Infatti in mancanza di una diversa convenzione (es. il regolamento di condominio di natura contrattuale), la ripartizione delle spese condominiali generali deve necessariamente avvenire, sempre, secondo i criteri di proporzionalità, stabiliti nell’art. 1123, comma primo del codice civile e, pertanto, l’assemblea condominiale non può decidere, deliberando a maggioranza, di ripartire in parti uguali una determinata spesa condominiale (Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301; Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233).

Pertanto il ricorso ad una ripartizione in parti uguali, è lecita solo se c’è il consenso di tutti i condomini o se è stabilita dal regolamento di condominio di natura contrattuale.
Dott. Luigi Colaianni