Condominio: la solidarietà tra acquirente e venditore.

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In merito all’argomento il 5° comma dell’articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile introduce una importante novità per gli amministratori affermando che “chi cede diritti su un’unità immobiliare resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Pertanto, nel caso in cui il venditore non abbia trasmesso all’amministratore la copia autentica del titolo, che determina il trasferimento del diritto, si troverà solidalmente obbligato con il suo avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui non trasmette tale comunicazione all’amministratore.

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Dott. Luigi Colaianni

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