L’amministratore di condominio non ha l’obbligo normativo di avere una casella di posta elettronica certificata. Tale obbligo, infatti, per legge sussiste:
- nel caso in cui l’amministratore eserciti la propria attività professionale in forma d’impresa;
- nel caso in cui sia un professionista iscritto in appositi albi professionali.
Pertanto è evidente che se l’amministratore non esercita la propria attività in forma d’impresa o non è un professionista iscritto in albi, allora ad oggi non ha l’obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata.

Tale mancanza comunque può essere superata in due modi:
- al momento della nomina dello stesso amministratore: infatti in quel caso l’assemblea potrà richiedere al nuovo amministratore, nelle condizioni di nomina, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata;
- dotare lo stesso condominio di una una casella di posta elettronica certificata: in modo da risolvere qualsiasi tipo di divergenza nei rapporti con l’amministratore.
Pertanto, fino a quando l’amministratore di condominio, che non esercita la propria attività in forma d’impresa o non è un professionista iscritto in albi, non avrà una pec, tutte le comunicazioni ufficiali dovranno essere inviate via raccomandata oppure tramite consegna a mano e il condomino, quindi, non potrà obbligare l’amministratore ad inviare tali comunicazioni tramite pec.
Dott. Luigi Colaianni