Condominio: l’amministratore può avere deleghe in assemblea?

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La nuova riforma, legge n.220 del 2012, ha posto fine ad ogni dubbio prevedendo con l’art. 67 5° comma disp.att. del codice civile il divieto di conferire le deleghe all’amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea. Proprio la parola “qualunque” farebbe pensare che il legislatore abbia ampliato il divieto a qualsiasi ipotesi anche quando non ci sia un effettivo conflitto di interesse.

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Da ciò deriva che le clausole regolamentari che dovessero prevedere la possibilità di conferire deleghe all’amministratore dopo la riforma si devono ritenere nulle.

 

Dott. Luigi Colaianni

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