La nuova riforma, legge n.220 del 2012, ha posto fine ad ogni dubbio prevedendo con l’art. 67 5° comma disp.att. del codice civile il divieto di conferire le deleghe all’amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea. Proprio la parola “qualunque” farebbe pensare che il legislatore abbia ampliato il divieto a qualsiasi ipotesi anche quando non ci sia un effettivo conflitto di interesse.

Da ciò deriva che le clausole regolamentari che dovessero prevedere la possibilità di conferire deleghe all’amministratore dopo la riforma si devono ritenere nulle.
Dott. Luigi Colaianni