La nozione di pari uso è al centro della vita condominiale e disciplina i comportamenti e le scelte all’interno del condominio. Tale nozione sancisce che ciascun condomino può servirsi della cosa comune (ad esempio un viale, un cortile ecc., anche se non sempre con modalità identiche) purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri condomini di trarne dall’utilizzo della cosa comune la stessa utilità.

La nozione di pari uso precedentemente esposta, come stabilito dall’art. 1102 del codice civile, non presuppone però necessariamente l’uso contemporaneo della cosa comune da parte di tutti i partecipanti al condominio (Cass. 16-6-2005 c.c.) anche perché se per ipotesi venisse richiesto, da parte di tutti i condomini, l’utilizzo contemporaneo di uno stesso bene condominiale, insufficiente però per sua natura a consentire un uso simultaneo da parte di tutti, si avrebbe l’impossibilità, per gli stessi condomini, di godere della cosa stessa. Si pensi ad esempio ad un viale o cortile condominiale che può contenere solo cinque autovetture mentre in realtà le richieste fatte dagli stessi condomini siano superiori.
Per ovviare a questo problema infatti si adotta spesso la turnazione dei posti auto la quale non viola in alcun modo il principio di godimento paritario e quindi il pari uso, ed è un esempio di come disciplinare l’uso di un bene comune, insufficiente per sua natura a consentire un utilizzo contemporaneo da parte di tutti i condomini. Per disciplinare la turnazione dei posti auto la maggioranza da utilizzare in assemblea è quella stabilita all’art. 1136, co. 2, c.c. cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresentano cinquecento millesimi.
Dott. Luigi Colaianni
NowGestioni.it