Partiamo col dire che il regolamento di condominio, sebbene debba contenere determinate previsioni come stabilito dal codice civile, non deve necessariamente prevedere quali siano le ore destinate al silenzio. Pertanto nel caso in cui il regolamento di condominio non dica nulla in merito a ciò, si dovrà fare riferimento alla disciplina del codice civile in tema di rumori ed in particolare all’art. 844 c.c.. Tale articolo prevede che sono vietate le immissioni rumorose che superano la normale soglia di tollerabilità. Tale concetto, però, facilmente comprensibile sul piano concettuale è di difficile determinazione qualora dovesse farsi riferimento a valutazioni di tipo soggettivo e personalistico. Di fatto non esista un criterio univoco che consenta di valutare in modo preciso quale sia la soglia di normale tollerabilità. Infatti il giudice, per determinare tale soglia, dovrà valutare diversi aspetti, tra i quali: la collocazione dell’immobile (ad esempio, non si potrà trattare allo stesso modo, un’unità immobiliare che si trovi al centro di una zona trafficata rispetto ad una che abbia una posizione più isolata), le ore in cui il rumore è prodotto, la destinazione d’uso dell’immobile.

In linea generale, però, in tema di rumori molesti prodotti in condominio la giurisprudenza ha elaborato tale principio: ” per la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori basta l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare“. (Cassazione penale, sez. I, n. 28874/2013).
Dott. Luigi Colaianni