Quando un condomino vende il proprio immobile, l’art. 63 disp. att. c.c., prevede che il venditore e l’acquirente rimangono solidalmente obbligati per il pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente alla vendita, fatti salvi eventuali accordi tra le parti, che comunque, non sono opponibili al condominio.
Ora la domanda da porci è la seguente: se i lavori straordinari vengo approvati dal venditore mentre i riparti di spesa vengo approvati dall’acquirente su chi ricade l’obbligo di partecipare alle spese relative ai suddetti lavori?

A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15547, pubblicata in data 22 giugno 2017 la quale dice che in caso di lavori straordinari, al fine di determinare il momento esatto in cui sorge l’obbligo di partecipazione a tali spese, occorre prendere quale riferimento la delibera di approvazione di tali lavori e non la delibera di approvazione dei riparti di spesa inerenti all’esecuzione dei lavori stessi. Pertanto se i lavori vengo approvati dal venditore mentre i riparti di spesa vengo approvati dall’acquirente, anche molti anni dopo alla vendita della casa, sarà sempre il venditore a dover pagare le spese relative ai lavori in oggetto poiché, come dice la sentenza, è l’approvazione della delibera assembleare, che ha disposto l’esecuzione dei lavori straordinari, a far sorgere a capo del venditore la relativa obbligazione. Nel caso in oggetto, infatti, i lavori furono approvati nel 2000 dal venditore, la casa è stata venduta nel 2003 e i riparti di spesa sono stati approvati dall’acquirente nel 2006.
Pertanto la vendita dell’unità immobiliare, prima che sia stato approvata la ripartizione della spesa inerente l’esecuzione dei lavori, non estingue l’obbligo di contribuzione del venditore che può essere fatto valere dal condominio anche in tribunale.
Dott. Luigi Colaianni
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