In merito all’argomento l’articolo 1117-quater del codice civile dice che: “In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136”.

Quindi, l’articolo in esame contiene, una specifica procedura per la tutela contro un’eventuale attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni da parte del singolo condomino. Tale tutela, come dice l’articolo, può essere attivata sia dall’amministratore e sia dai singoli condomini e prevede le seguenti fasi:
- l’atto di diffida;
- in caso di inadempimento, si procederà alla convocazione dell’assemblea con all’ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d’uso;
- infine, se la cosa non è stata risolta si procederà mediante azione giudiziaria (giudice di pace, ex art. 7, co. 4, c.p.c.)
Il giudice nel caso accerti la violazione può ordinare la cessazione dell’attività illecita e la rimessione in pristino delle cose.
Dott. Luigi Colaianni