L’amministratore, secondo l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del c.c., può ottenere dal giudice l’emissione di un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, senza che ci sia alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.
Fatta questa premessa, la domanda da porci è la seguente: le spese legali che vengono liquidate dal giudice tramite il decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., devono essere addebitate, nel rendiconto di fine anno, al condomino moroso o a tutti i condomini?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 751 del 18.01.2016, ha risposto a questo quesito e ha confermato che sono considerati legittimi i rendiconti approvati in cui sono stati addebitati, al condomino moroso, le spese legali emesse dal giudice, a suo carico, tramite un decreto ingiuntivo, nella fattispecie, provvisoriamente esecutivo. È importante dire, però, che possono essere addebitate al condomino moroso solo tali spese, pertanto le spese per richiedere lo stesso decreto, come ad esempio: la marca da bollo, il contributo unificato e la parcella dell’avvocato del condominio, non possono essere, comunque, addebitate al condomino moroso nel rendiconto di fine anno, poiché l’ approvazione di tale bilancio inciderebbe sui diritti individuali del singolo condomino. Infatti in questo caso la delibera di approvazione sarebbe nulla, ex art. 1421 c.c, poiché queste ultime spese non nascono da una sentenza ma sono spese sostenute dal condominio e pertanto dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini seguendo il criterio della proporzionalità ex art. 1123 c.c..
In conclusione
Possiamo dire che: è nulla la delibera che addebita, al condomino moroso, una spesa legale liquidata da parte dal giudice sebbene non ancora definitiva?
La risposta è no. Perché si avrebbe nullità solo se la spesa sia stata autoliquidata. In tal caso la nullità si avrebbe poiché il condominio non può attribuire arbitrariamente le spese condominiali mentre l’esistenza di un provvedimento giudiziale scongiura l’eventuale nullità della delibera poiché in questo caso non c’è arbitrarietà nella quantificazione della spesa poiché la stessa nasce da un provvedimento giudiziale.
Dott. Luigi Colaianni
NowGestioni.it