La norma UNI 10200:2015 stabilisce i principi per una corretta ripartizione delle spese in merito all’impianto di riscaldamento centralizzato in seguito all’installazione delle valvole termostatiche. In particolare la norma all’articolo 9 comma 5, lettera d) sancisce che i consumi devono essere pagati, dai singoli condomini, a consumo.

Tale consumo, secondo questa norma, si compone di tre elementi:
- Consumo volontario: è quella parte di consumo che dipende dalla volontà del singolo condomino. Questo consumo viene quantificato, quindi, in base ai prelievi individuali che sono quantificati grazie ai contabilizzatori situati sui termosifoni dei singoli appartamenti;
- Consumo per riscaldare i locali di natura condominiale: è quella parte di consumo che si genera dal riscaldamento di alcune parti comuni dotati di termosifone come ad esempio la guardiola del portiere. Questo consumo va quantificato sempre in base ai contabilizzatori situati sui termosifoni in esame e poi successivamente ripartito secondo i millesimi di proprietà;
- Consumo involontario: è quella parte di consumo che si genera a causa delle perdite di distribuzione dell’impianto. Questo consumo è a carico di tutti i condomini a prescindere dal consumo individuale e viene determinato da un tecnico annualmente. Questo consumo va ripartito in base alle nuove tabelle millesimili che considerano il fabbisogno di energia termica di ogni unità immobiliare. Tali tabelle dovranno essere approvate dall’assemblea con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile cioè il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Inoltre queste nuove tabelle millesimali devono essere utilizzate non solo per ripartire tali consumi ma anche per ripartire le spese di manutenzione dell’impianto stesso. È importante sottolineare che i consumi involontari e le spese di manutenzione relative all’impianto di riscaldamento centralizzato sono a carico anche dei condomini che si sono distaccati dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
Pertanto il consumo annuale relativo al riscaldamento invernale non è altro che la somma dei tre consumi sopra esaminati.
È importante sottolineare che la norma, però, in merito ai consumi prevede una deroga ed in particolare dice che: nel caso in cui un tecnico con una relazione asseverata accerti che vi sia una differenza di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50% (questo perché ad esempio i due appartamenti hanno bisogno di una quantità molto differente di calore per essere riscaldati) il condominio in sede assembleare, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile (cioè il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio), ha la facoltà di derogare dall’obbligo di stesura delle “nuove tabelle millesimali” secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse ed in particolare attribuendo al consumo volontario almeno il 70% della spesa. La restante parte, che rappresenta in sostanza il consumo involontario, potrà essere ripartita ad esempio in base: ai metri quadrati, ai metri cubi utili o alle vecchie tabelle millesimali relative al riscaldamento.
Dott. Luigi Colaianni