Guida su come ripartire le spese condominiali: il lastrico solare di proprietà esclusiva.

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In linea generale le spese di riparazione e manutenzione del lastrico solare di proprietà comune, vanno ripartite tra tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà (art.  1123,  1°  co., c.c.). Qualora in un condominio vi siano più lastrici solari e la manutenzione viene effettuata solo su uno di essi, allora le spese relative alla riparazione dello stesso lastrico solare vanno ripartite, ai sensi dell’art. 1123 del codice civile, al solo gruppo di condòmini che trae utilità dallo stesso.

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Differente invece è la ripartizione relativa alle spese del lastrico solare di proprietà esclusivo, infatti tali spese vanno ripartite, secondo il criterio di cui all’art. 1126 del codice civile il quale recita che: coloro che hanno l’uso esclusivo del terrazzo si devono far carico di 1/3 della spesa mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti gli altri condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare asserve.
Infine colui il quale, che oltre ad avere l’uso esclusivo del lastrico solare, sia anche proprietario di una sottostante unità immobiliare, è tenuto ad una doppia contribuzione: egli, infatti, oltre a farsi carico del primo terzo di spesa, quale utilizzatore esclusivo del lastrico solare, dovrà anche partecipare, in proporzione al valore millesimale della propria unità immobiliare, ai restanti 2/3 (Cass. n. 11449/1992).

Dott. Luigi Colaianni

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