L’articolo 1125 del codice civile dice che: “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

Secondo questa norma quindi le spese per la manutenzione e la ricostruzione di soffitti, volte e solai sono suddivise in parti uguali tra i proprietari dei due piani interessati: in particolare, grava sul proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e sul proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Tale criterio di riparto può essere, comunque, oggetto di deroga da parte dei soggetti interessati, poiché tale norma non è ricompresa nell’articolo 1138 del codice civile.
Il criterio di riparto dell’articolo in esame trova applicazione anche in quei casi in cui in un condominio ci siano dei balconi incassati poiché, per costante giurisprudenza, questa tipologia di balcone non è altro che una continuazione del solaio che divide i due piani (per maggiori informazioni può leggere l’articolo relativo alla manutenzione dei balconi che troverà sul nostro blog). È importate sottolineare, però, che nel caso in cui il danno è ascrivibile a un singolo condomino, troverà applicazione, il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (sent. Cass civ., sez. II, n. 3568 del 12 aprile 1999).
Dott. Luigi Colaianni