Secondo il tribunale di Milano con sentenza n. 3222/2017 una zanzariera non compromette l’armonia estetica del fabbricato se non vi è un’apprezzabile alterazione del decoro architettonico dello stesso.

Il caso in oggetto: la proprietaria di un appartamento aveva fatto installare una zanzariera sulla porta finestra del suo balcone. Il condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, non ha gradito l’installazione di tale zanzariera poiché secondo lo stesso tale struttura ledeva il decoro architettonico del fabbricato. Secondo i giudici milanesi, però, la donna ha ragione e non ha dovuto rimuovere la zanzariera. Le motivazioni sono le seguenti: prima di tutto il giudice ha constatato che non esiste alcun divieto, all’ interno del regolamento di condominio, che vieti, di fatto, l’istallazione delle zanzariere. Infatti, il regolamento di condominio di natura contrattuale, cioè quello accettato da tutti i condomini al momento dell’acquisto della casa, potrebbe derogare o addirittura integrare il concetto di decoro architettonico, dando dello stesso concetto una definizione più rigorosa di quella che troviamo nel codice civile, e quindi potrebbe, di fatto, imporre il divieto dell’uso delle zanzariere.
Il giudice continua dicendo che affinché ci sia una compromissione, del decoro architettonico del fabbricato, deve esserci “l’apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio o anche di sue singole parti”, inoltre “è il giudice a dover adottare caso per caso i criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio”. In altre parole è il giudice a dover stabilire caso per caso se un oggetto, nel caso specifico una zanzariera, alteri o meno il decoro architettonico del fabbricato. Pertanto secondo il giudice, la zanzariera in oggetto non genera in nessun modo alcun pregiudizio all’ estetica del fabbricato, tenendo conto del fatto che la zanzariera in oggetto ha una struttura rimovibile e un profilo di supporto di color bianco (stesso colore delle ringhiere del palazzo). Pertanto il giudice poiché non ha ravvisato alcun pregiudizio né estetico né economico ha condanna il condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, a pagare le spese rigettando la richiesta dello stesso.
Dott. Luigi Colaianni
NowGestioni.it