Capita spesso che in condominio un’unità immobiliare subisca dei danni dovuti alla cattiva manutenzione di alcune parti condominiali, si pensi ad esempio ad una rottura di un tubo di scarico o ad un’infiltrazione proveniente dal tetto condominiale. Naturalmente in questi casi il condominio, poiché ha il compito di manutenere le parti comuni dell’edificio ex art. 1117 c.c., risponderà dei danni e risarcirà il proprietario dell’immobile danneggiato ripartendo le relative spese tra i condomini in base ai rispettivi millesimi.

Ora il problema su cui soffermarci è il seguente: il condomino danneggiato dovrà partecipare anche lui alle spese di riparazione incluse le spese di risarcimento?
La risposta è si, il condomino danneggiato dovrà partecipare sia alle spese di riparazione e sia alle spese di risarcimento in proporzione ai suoi millesimi. Questo perché sul danneggiato, essendo anche lui un condomino, grava l’obbligo di custodia sulle parti comuni ex art. 1117 c.c. e quindi, come gli altri condomini, è responsabile per i danni che lui stesso ha subito. Pertanto il condomino danneggiato assume una duplice veste, ed in particolare di danneggiato dal bene condominiale e allo stesso tempo di danneggiante in quanto obbligato a manutenere lo stesso bene in proporzione ai propri millesimi. In altre parole, colui che è stato danneggiato non potrà esimersi dal pagare sé stesso in proporzione alle relative quote millesimali (Cass. 21-11-2011, n. 24406).
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Dr. Luigi Colaianni