Domanda di Alessandro
Domanda: il delegato quanti condòmini può rappresentare in assemblea?

Risposta
Le deleghe in assemblea vengono disciplinate dall’art. 67 disp. att. c.c., il quale prevede che se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale dell’edificio, inoltre stabilisce che la delega deve essere conferita in forma scritta e che non può essere conferita in nessun modo all’amministratore. È importante sottolineare che il limite va applicato solo quando il rappresentante in assemblea supera entrambi i limiti.
Esempio: in un condominio composto da 21 condòmini, può una persona rappresentare in assemblea 3 condòmini, anche, se la somma millesimale dei loro appartamenti è 250?
Si, questo perché si è superato solo uno dei due limiti imposti dalla legge, in questo caso, quello millesimale.
Dott. Luigi Colaianni
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