Le aree condominiali come ad esempio androni, pianerottoli, ascensori, scale, che sono in comunione e dunque fruibili liberamente non solo da tutti i condomini ma anche da soggetti esterni al condominio, si ritiene non possano essere equiparati alle abitazioni private. Pertanto, il Ministro della salute ha precisato nella nota 1505 del 24 gennaio 2005, che le disposizioni antifumo devono essere estese anche a tali ambienti, al fine di tutelare dal fumo passivo i soggetti non fumatori.

Il divieto deve essere fatto rispettare in condominio dall’amministratore, il quale deve predisporre la relativa segnaletica antifumo e vigilare sul rispetto delle norme. Tuttavia, anche gli altri condomini e i frequentatori dello stabile potranno effettuare richiami verbali nei confronti dei trasgressori e procedere, in caso di inottemperanza al divieto e al richiamo, segnalando le violazioni alle autorità competenti.
Inoltre, è importante ricordare che i mozziconi di sigaretta devono essere smaltiti in sicurezza, senza lanciarli dal balcone, poiché tale comportamento rischia di essere configurato quale “getto pericoloso di cose” punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro.
Dott. Luigi Colaianni
NowGestioni.it