Il tribunale di Roma, con la sentenza pubblicata in data 10 gennaio 2018 ha precisato che la suddivisione della spesa relativa l’imposta municipale gravante sull’immobile di titolarità dei condòmini (nello specifico “casa del portiere”) deve essere ripartita tra tutti i condomini in forza della tabella millesimale “generale” e non applicando la tabella relativa alle “spese di portierato”.

La vicenda
Un condòmino ha impugnato una delibera assembleare che aveva come oggetto l’approvazione del rendiconto condominiale. In particolare, tale condòmino censurava la legittimità della delibera poiché all’interno del rendiconto la spesa relativa al pagamento dell’IMU della casa del portiere era stata ripartita tra tutti i condomini con la tabella A6, che si riferiva appunto, alle spese di portierato.
La sentenza
Il giudice ha evidenziato che l’appartamento del portiere è un bene immobile di proprietà comune così come indicato nell’articolo 1117 del codice civile. In particolare, questo articolo al suo interno dice che: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: […] 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere…”.
Pertanto, la spesa relativa all’IMU, salvo diversa specifica disposizione del regolamento condominiale, deve essere ripartita tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà (tabella generale) e non in ragione all’uso maggiore o minore del servizio (tabella portierato).
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Dr. Luigi Colaianni