L’amministratore è obbligato alla riscossione degli oneri condominiali ?

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L’art. 1130, 1° comma del codice civile prevede, tra le attribuzioni dell’amministratore, quella di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio. Anzi, il precedente art. 1129 c.c. qualifica come vero e proprio obbligo dell’amministratore la riscossione forzosa delle somme dovute dai proprietari morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio entro il quale il credito esigibile è compreso.

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Decorso inutilmente il termine di sei mesi senza che l’amministratore si sia attivato, egli incorrerà in una grave irregolarità idonea a comportarne la revoca giudiziaria su ricorso anche di un singolo condomino. Ciò a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea.

Per recuperare il credito vantato dalla compagine condominiale nei confronti dei condomini morosi, l’amministratore può attivare il particolare procedimento monitorio previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. ossia esperire un ricorso volto all’ottenimento di un decreto ingiuntivo che per espressa previsione normativa sarà immediatamente esecutivo.

E’ utile ricordare che non sussiste l’obbligo per l’amministratore di fare precedere tale ricorso per decreto ingiuntivo da uno o più solleciti suoi o del legale del condominio né da una formale messa in mora e diffida ad adempiere.
Sull’amministratore grava, altresì, l’obbligo di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.

In conclusione, si può dire che l’amministratore ha l’obbligo di recuperare le quote dovute dai condomini in ritardo con i pagamenti, rimanendo esposto a revoca in caso di sua omissione o di non diligente attivazione in tal senso.

Avv. Amedeo Caracciolo

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