Si è già tentato di descrivere i meccanismi di funzionamento dell’assemblea supercondominiale, ove vi siano più di sessanta proprietari, nel caso di “gestione ordinaria” e per la nomina del super-amministratore. Per leggere l’articolo (clicca qui)
Ipotizziamo adesso, che in una fattispecie di cui all’art. 1117bis c.c. (Condomìnii con parti comuni) il numero di proprietari sia inferiore a sessanta.
Il richiamo espresso della predetta norma del codice civile alla disciplina condominiale fa propendere per un funzionamento dell’assemblea identico a quanto avviene nell’ipotesi classica di “semplice” Condominio e quindi, ad esempio, vi sarà convocazione da parte dell’amministratore del supercondominio il quale non potrà ricevere comunque alcuna delega e, sempre per quanto concerne le deleghe, si potrà fare riferimento al divieto di cui all’art. 67 disp. att. c.c.. Tale norma afferma che, se vi sono più di 20 proprietari-condomini, un delegato non potrà essere portatore di un numero di deleghe che rappresentino – al contempo – un quinto dei condomini e dei millesimi (200/1000).
Né vi sarà necessità di attivazione del complesso meccanismo di nomina dei rappresentanti di cui all’ipotesi di supercondominio con più di sessanta partecipanti (Si faccia attenzione: quando il legislatore parla di “partecipanti” intende i partecipanti al condominio o al supercondominio quindi i proprietari e non i partecipanti in assemblea, che sono detti, viceversa, “intervenuti”).

Tutto quanto sopra necessita di essere rivisto alla luce della prassi che vede situazioni di supercondominio, amministrate come unico Condominio, con unico codice fiscale, unico amministratore senza riferimento alle “parti comuni dei Condomìnii” soprattutto in contesti in cui si amministrava di tal maniera già da prima che il legislatore “codificasse” espressamente la disciplina del supercondominio sovrapponendola, quasi nella totalità, a quella condominiale con le dovute differenze.
Prima della riforma, infatti, per regolamentare le ipotesi di supercondominio si faceva riferimento, a seconda dei casi, alla disciplina della comunione o a quella del Condominio.
Oggi si consiglia, in ogni caso, la nomina di un amministratore delle parti comuni anche per contesti come quelli sopra descritti, ancora amministrati secondo le norme pre-riforma.
Avv.Amedeo Caracciolo
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