Le cinque cose, importanti, da sapere sul supercondominio:
1)Non è necessario un formale atto costitutivo del supercondominio il quale avrebbe, al più, mera natura dichiarativa.
2)Il supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti.

3)Si è in presenza di un supercondominio anche nel caso in cui gli edifici si sviluppino in orizzontale o vi siano fabbricati apparentemente indipendenti, purché sussistano i requisiti di cui all’art 1117bis c.c.. Ne deriva che l’analisi delle singole fattispecie deve fare riferimento all’eventuale presenza di beni e servizi in comune
4)Ai fini della configurabilità di un supercondominio non è indispensabile l’esistenza di beni comuni a più fabbricati. E’, viceversa, sufficiente che vi siano anche solo servizi comuni agli stessi (portierato, illuminazione).
5)Non è necessaria alcuna attività dell’assemblea per il “riconoscimento” di un supercondominio nel caso in cui diversi fabbricati siano ricompresi in una organizzazione condominiale più ampia, trovando applicazione, visto il richiamo dell’art. 1117bis c.c., le normative di cui agli artt. 1117-1139 c.c., in quanto compatibili
Avv.Amedeo Caracciolo
Visita il profilo dell’Avv.Amedeo Caracciolo(clicca qui)
NowGestioni.it