Il registro di anagrafe condominiale (insieme al registro di registro di contabilità, il registro dei verbali delle assemblee e il registro di nomina e revoca dell’amministratore) è uno dei quattro registri obbligatori indicati nell’articolo 1130 del codice civile, e che l’amministratore è obbligato a curare. Il codice civile da una grossa importanza a tali registri poiché secondo quando stabilito dall’articolo 1129 del codice civile, l’incompleta tenuta di tali registri è annoverata tra le gravi irregolarità che potrebbero, su ricorso anche di un solo condomino, portare la revoca giudiziaria dell’amministratore.

Ma cosa deve contenere il registro di anagrafe condominiale?
L’articolo 1130 comma 6 indica il contenuto di tale registro e nello specifico: “tale registro deve contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.
Il registro di anagrafe condominiale, così come concepito dal legislatore, pertanto, ha come finalità quello di garantire una maggiore chiarezza della composizione della compagine condominiale al fine di regolare in modo efficiente: sia i rapporti interni tra i condomini e sia i rapporti esterni con fornitori e pubbliche autorità.
In merito al trattamento dei dati contenuti all’interno del registro di anagrafe condominiale si hanno due distinti interessi in gioco: da un lato c’è l’interesse del condomino affinché i dati raccolti siano tutelati secondo quanto stabilito dal GDPR, dall’altra bisogna rispettare il principio di trasparenza al fine di tutelare l’intera compagine condominiale.
Allora tra riservatezza del dato del condomino e principio di trasparenza in ambito condominiale quale principio prevale?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare al principio di “minimizzazione” indicato nel dettato normativo del GDPR che si riferisce nella necessità di limitare le operazioni di trattamento dei dati personali solo se sono necessarie per perseguire una determinata finalità.
Pertanto, tra riservatezza del dato del condomino e il principio di trasparenza in ambito condominiale prevale quest’ultimo, però sempre, nel rispetto del principio di minimizzazione.
Per cui, possono essere comunicata agli altri condomini ma anche ai fornitori in caso di richiesta espressa ai sensi dell’art. 63 disp. att. del codice civile i seguenti dati: le generalità del condomino comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio e i dati catastali.
Dovendosi, però, applicare il principio di minimizzazione, ogni altro dato come il numero di telefono o l’email del condomino, poiché non sono dati considerati necessari a svolgere la funzione attribuita allo stesso registro di anagrafe condominiale non possono essere comunicati a terzi soggetti, siano essi condomini o creditori del condominio, a meno che non si ottenga un’autorizzazione dei diretti interessati.
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Dr. Luigi Colaianni