Quando è possibile consultare il registro di contabilità?

In merito a questo punto la legge è chiara e stabilisce all’art. 1129 secondo comma del codice civile che l’amministratore, al momento dell’accettazione dell’incarico e ad ogni suo rinnovo, deve indicare “[…].il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130 (tra questi il registro di contabilità), nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Quindi la legge dà la possibilità al condomino di prenderne visione ed estrarre copia di tale registro in ogni tempo non prevedendo alcun limite temporale di conservazione di tali registri.
Non adempiere a questi obblighi, lo specifica chiaramente l’art. 1129, dodicesimo comma, c.c. rappresenta ipotesi di grave irregolarità nella gestione che può portare alla revoca giudiziale dell’amministratore.
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Dr. Luigi Colaianni