Tra le attribuzioni dell’amministratore c’è la conservazione di tutta la documentazione condominiale inerente la propria gestione e quelle precedenti, con l’obbligo da parte di quest’ultimo, nel caso di revoca o dimissioni, di consegnare tutta la documentazione condominiale al nuovo amministratore.

Nel caso in cui l’amministratore subentrante non riceve dal precedente amministratore tutta la documentazione condominiale richiesta, allora, sarà legittimato a presentare ricorso per la consegna dei documenti senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, non essendo necessaria neanche una ratifica, successiva, da parte dell’assemblea.
Questo è stato chiarito dal Tribunale di Napoli, VI sezione civile, con l’ordinanza depositata l’11 giugno 2018. Lo stesso tribunale con questa ordinanza ha superando la carenza di legittimazione dell’amministratore “entrante”, evidenziando quanto segue: «la presentazione del ricorso per la consegna dei documenti ha ad oggetto un giudizio che rientra tra quelli per i quali l’amministratore non necessita né della preventiva autorizzazione dell’assemblea né della successiva ratifica giacché il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire perché la legittimazione attiva processuale conferita dall’articolo 1130 del Codice civile per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste comprende (…) il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente».
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