Gli articoli 61 e 62 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile disciplinano l’ipotesi in cui un edificio o gruppo di edifici appartenenti per piano o porzioni di piano a proprietari diversi si “scinda” dal Condominio originario venendo a costituirne uno nuovo, diverso e separato.
Tale scioglimento, come prevede il secondo comma dell’art. 61 disp. att. c.c., è deliberato con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti 500 millesimi del valore di tutto il “precedente” Condominio).
Se si prosegue nell’analisi delle norme del codice, il successivo art. 66 disp. att. c.c. estende la disciplina di cui sopra anche al caso in cui restino in comune con gli originari partecipanti al Condominio alcune “parti comuni” indicate nell’art. 1117 c.c. (ad esempio le aree destinate a parcheggio).
Nei casi illustrati, se l’assemblea non riesca a deliberare, è possibile fare ricorso al Tribunale per ottenere la separazione.
Non così nella successiva ipotesi: sempre la stessa norma, infatti, al secondo comma, prevede una maggioranza “aggravata” (maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore dell’edificio) per il caso in cui la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose ed occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra condomini.
Dopo il distacco, quindi, il primo atto che l’eventuale amministratore dovrà compiere sarà l’attivazione di un nuovo Codice Fiscale condominiale per il nuovo fabbricato.

E per il Supercondominio ?
Abbiamo già visto come e quando nasce un Supercondominio
Costituzione Supercondominio: (Clicca qui)
Dato che l’art. 1117-bis c.c. estende l’applicazione delle norme in materia condominiale anche alle fattispecie supercondominiali, si può argomentare che nulla vieterebbe la separazione di un complesso supercondominiale da un originario supercondominio, venendosi in tal modo a creare due o più Supercondominii alle condizioni descritte dagli articoli citati e con le particolari regole previste per le assemblee.
Assemblee Supercondominio con meno di sessanta: (Clicca qui)
Assemblee Supercondominio con più di sessanta: (Clicca qui)
Avv.Amedeo Caracciolo
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