La vicenda
Un condomino si oppone al decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento degli oneri condominiali, poiché sostiene che la somma ingiunta è stata calcolata sulla base di tabelle millesimali errate.
In particolare, l’opponente sostiene che il fabbricato avesse cambiato, nel corso del tempo, fisionomia, accentuando così le differenze tra i valori effettivi delle singole unità immobiliari e le stesse tabelle millesimali.
Per il motivo sopra esposto, il condomino, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il riconoscimento alla revisione delle tabelle millesimali che avrebbero portato, secondo quest’ultimo, un ingiusto arricchimento da parte del condominio, con conseguente richiesta all’indennizzo per l’eccedenza di contribuzione non dovuta.

La sentenza
Il giudice respinge l’opposizione, accogliendo la domanda limitatamente alla revisione delle tabelle millesimali, rigettando, in ogni caso, l’istanza di rimborso (Trib. Padova, n. 106/2017).
Il giudice, in merito al decreto ingiuntivo, non fa altro che confermare un orientamento giuridico consolidato, secondo il quale, l’opposizione al decreto ingiuntivo può riguardare solo ed esclusivamente la sussistenza del debito e la documentazione posta a supporto dell’ingiunzione. Per cui, nel caso di specie, poiché le tabelle sono state approvate e applicate sin dal principio non si può sostenere in alcun modo la nullità della delibera che ha approvato gli oneri condominiali (Cass. Civ., n. 305/2016).
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