L’usufrutto è regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, e consistente nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, con l’obbligo, però, di rispettare la destinazione economica del bene.

L’art. 67, disp. att. c.c., regola, i rapporti tra usufruttuario e nudo proprietario nei confronti del condominio e prevede che l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre il nudo proprietario esercita il diritto di voto negli affari che attengono a innovazioni, opere di manutenzione straordinaria e ricostruzioni. Pertanto l’amministratore dovrà far pervenire l’avviso di convocazione all’usufruttuario o al nudo proprietario a seconda degli argomenti all’ordine del giorno.
L’ articolo prevede, inoltre, dei casi in cui l’avviso di convocazione debba essere inviato sia all’usufruttuario e sia al nudo proprietario, ed in particolare:
- in tutte le deliberazioni in cui l’usufruttuario intenda far eseguire le riparazioni poste a carico del proprietario che, però, si rifiuta di eseguirle (art. 1006 c.c.);
- se si tratta di lavori che implicano miglioramenti e addizioni (artt. 985 e 986 c.c.).
Riguardo alla ripartizione delle spese condominiali, invece, all’usufruttuario spettano le spese relative alla gestione ordinaria mentre al nudo proprietario spettano quelle relative alla gestione straordinaria.
Tuttavia, però, indipendentemente da come vengo distribuite le spese, tra usufruttuario e nudo proprietario, l’articolo 67, disp. att. c.c., prevede, comunque, che quest’ultimi rispondono solidalmente per il pagamento delle spese condominiali. Pertanto l’amministratore si potrà rivolgere ad uno dei due per il recupero delle spese condominiali, indipendentemente dalla natura della spesa (ordinarie o straordinarie).
Dott. Luigi Colaianni
NowGestioni.it