Secondo il tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo per mancati pagamenti ai fornitori non andrebbe fatto nei confronti del condominio ma solo nei confronti dei condomini morosi. Questa è la decisione presa dallo stesso Tribunale in merito ad un’opposizione a decreto ingiuntivo posta in essere dal condominio, contro un fornitore che non era stato pagato.

I fatti:
il mancato pagamento di varie fatture dava origine alla richiesta di ingiunzione, da parte del fornitore, nei confronti del condominio. Il decreto una volta concesso e notificato veniva opposto da parte del condominio. Tra i vari motivi proposti dal condominio c’era la violazione del principio di parziarietà dell’obbligazione sancita dall’articolo 63 disposizione di attuazione del codice civile il quale dice che: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.
Tale eccezione veniva giudicata accoglibile dal Tribunale che infatti ha revocato il decreto ingiuntivo condannando alle spese legali il fornitore.
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