Un condomino quando può visionare la documentazione condominiale?
Per rispondere a questa domanda prima di tutto bisogna fare una distinzione tra:
- i registri condominiali di cui all’artt. 1130 comma 6 e 7 c.c. ed in particolare: il registro di anagrafe condominiale, il registro di nomina e revoca dell’amministratore, il registro dei verbali e il registro di contabilità;
- i documenti giustificativi di spesa sulle quali si fonda il rendiconto di gestione.
Rispetto al primo punto (i registri condominiali) la legge è chiara e stabilisce nell’art. 1129 secondo comma c.c. che l’amministratore, al momento dell’accettazione dell’incarico e ad ogni suo rinnovo, deve indicare “[…].il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Quindi la legge da la possibilità al condomino di prenderne visione ed estrarre copia di tale registri in ogni tempo non prevedendo alcun limite temporale di conservazione di tali registri, pertanto l’amministratore non ha la possibilità di disfarsene.

In merito al secondo punto e quindi ai documenti giustificativi di spesa l’art. 1130 bis c.c. stabilisce che: “[…]. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione”
La legge anche in questo caso da la possibilità al condomino di prendere visione di tali documenti in ogni tempo ma differentemente dai registri sopra menzionati, la legge fissa un limite temporale di dieci anni per la loro conservazione. Tale termine decorre dalla data di registrazione nel registro di contabilità.
E’ importante dire che decorsi i dieci anni l’amministratore non può vietare comunque l’accesso a tali documenti, ma ha solamente la possibilità di disfarsene. A titolo esemplificativo: se l’amministratore ha ancora documenti di 12 anni fa, il solo fatto che siano passati 10 anni non lo sgrava dall’obbligo di darne visione al condomino che sia interessato.
Dott. Luigi Colaianni
NowGestioni.it